sabato 29 marzo 2014

MENTRE L'A.D. DELLE FERROVIE MORETTI MINACCIA DI ANDARE VIA DALL'ITALIA SE GLI RIDUCONO LO STIPENDIO DI OLTRA 800.000 EURO, L’ITALIA E' STATA DEFERITA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA


TRASPORTO FERROVIARIO: L’ITALIA DEFERITA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
Passeggeri ferroviari impossibilitati a far valere i propri diritti

A 5 anni dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1371/2007, l’Italia non ha ancora assolto agli obblighi previsti dalla normativa sui diritti dei passeggeri ferroviari, la cui applicazione era dovuta entro il 3 dicembre 2009.

L’Italia, nello specifico, non ha assolti ai seguenti obblighi:
·      l’istituzione di un organismo ufficiale di vigilanza sulla corretta applicazione dei diritti dei passeggeri ferroviari
·      l’emanazione di sanzioni per l’eventuale violazione di tali diritti.

Per questo motivo l’Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia europea.

La mancata osservanza degli obblighi ha impedito ai passeggeri ferroviari in viaggio in Italia o dall'Italia verso altri paesi dell'Unione europea di far valere i propri diritti.

Ecco i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario previsti dal regolamento (CE) n. 1371/2007:

    •  - Diritti di informazione
    La compagnia deve fornire informazioni: prima del viaggio (servizi a bordo e per diversamente abili, biciclette, posti per fumatori e non, cuccette e vagoni letto, ecc.); durante il viaggio (servizi a bordo, stazione successiva, ritardi, principali servizi per le coincidenze, ecc.); dopo il viaggio (procedure e uffici per i bagagli smarriti e la presentazione dei reclami).
    •  - Danni ai passeggeri
    La compagnia è responsabile per danni ai passeggeri (copertura assicurativa minima per passeggero fissata a € 310.000) e ai bagagli, oltre al danno derivante da ritardo e cancellazioni del servizio, salvo circostanze eccezionali (condizioni meteo, disastri naturali, atti di guerra, terrorismo)


     – Responsabilità della compagnia ferroviaria per decesso o lesioni al passeggero. In caso di decesso del passeggero o di lesioni occorse a bordo o durante le operazioni di salita e discesa dal convoglio, per danni non eccedenti € 220.000, la compagnia non può in nessun caso escludere la propria responsabilità. Per importi superiori a 220.000 euro, la compagnia può essere scagionata se prova che non c’è stata negligenza nell’erogazione del servizio o se il danno è stato causato dallo stesso passeggero. I passeggeri hanno diritto a pagamenti anticipatiper coprire spese urgenti successive ad un incidente.

    Per danni al bagaglio o lesioni conseguenti ad incidente la compagnia è tenuta a compensare il passeggero fino ad un massimo di € 1.800.

     – Responsabilità della compagnia ferroviaria in caso di ritardo, perdita della coincidenza o soppressione del servizio. Ai passeggeri oltre all’assistenza (pasti, pernottamenti e trasporti alternativi), deve essere data la possibilità di scegliere tra:
    ·      rimborso del prezzo pieno del biglietto o riprotezione su un viaggio alternativo. 

    Persone a mobilità ridotta

    Le persone diversamente abili e a mobilità ridotta hanno diritto alladovuta assistenza sia a bordo sia nella salita e discesa dai convogli e nei trasferimenti per le coincidenze. Tale assistenza dovrà essere prestata a titolo gratuito, previa richiesta nei tempi stabiliti.
    Per saperne di più contattare: AS.SI.CON . Via G.B. Falcone n.67 1° piano pal.Vinci Sapri – Tel.0973/392242- 333/5280755-347/5026196; fax: 0973/392242 giorni di ricevimento - giovedì dalle ore 18,30 alle ore 20,00 – sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 AS.SI.CON. http://assiconsumatori.blogspot.com/ assiconconsumatori@gmail.com


STRISCE BLU : SE SI SFORA L'ORARIO NON SEMPRE E' DOVUTA LA MULTA




Si è conclusa la diatriba tra Ministero dei Trasporti e i Comuni relativa all’irrogazione della multa per sforamento dell’orario di parcheggio sulle strisce blu.

Fermo restando che la multa va elevata a chi non ha pagato la sosta, il Ministero dei trasporti ravvedeva come illegittima la richiesta avanzata  dai Comuni agli automobilisti che, per vari motivi, pur avendo pagato regolarmente la sosta per un certo orario, lo sforavano. Per il Ministero i Comuni erano autorizzati a richiedere solo la differenza per la permanenza non pagata.

L’accordo intervenuto tra Ministero dei Trasporti e i Comuni ha stabilito quanto segue:
·      la regolamentazione della sosta è di competenza dei Comuni
·      i Comuni possono elevare una sanzione pecuniaria in caso di sforamento solo in presenza di una ”specifica previsione” approvata con atto deliberante.

In questo modo si è voluto affermare che le regole devono essere rispettate da tutti, consumatori e Comuni, ma anche che le norme non possono essere interpretate a proprio piacimento e discrezione, tra l’altro sulle spalle dei consumatori.

Fermo restando che gli automobilisti in difetto devono pagare per rispetto degli altri automobilisti corretti e delle leggi in vigore, vediamo come si devono comportare a seconda dei vari casi.

Automobilista che ha sforato l’orario di sosta in assenza di specifica previsione del Comune
·      Se non ha ricevuto ancora la multa: deve pagare la differenza
·      Se ha ricevuto la multa: può presentare ricorso al giudice di pace o al prefetto

Automobilista che ha sforato l’orario di sosta in presenza di specifica previsione del Comune
·      L’automobilista deve pagare la sanzione pecuniaria prevista.

sabato 25 gennaio 2014

LA GARANZIA NON È UN OPTIONAL!


SULL’ACQUISTO DI UN BENE DI CONSUMO LA GARANZIA NON È UN OPTIONAL!

 È bene ricordare che l’acquisto dei beni di consumo, siano elettrodomestici o capi d’abbigliamento, è tutelato da una garanzia legale della durata di 24 mesi.
Recentemente, l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, a seguito di alcuni episodi, ha voluto richiamare l’attenzione sulla materia. Riteniamo di fare cosa gradita e giusta riportando integralmente la guida dell’Autorità sulla garanzia. Ricordiamo inoltre che la garanzia non è un optional e che è sempre valida, anche in periodo di saldi.
1. Che cos’è la garanzia legaleLa garanzia legale di conformità è prevista dal Codice del Consumo (articoli 128 e ss. ) e tutela il consumatore in caso acquisto di prodotti difettosi, che funzionano male o non rispondono all’uso dichiarato dal venditore o al quale quel bene è generalmente destinato.
2. Nei confronti di chi può essere fatta valere
Il consumatore può far valere i propri diritti in materia di garanzia legale di conformità rivolgendosi direttamente al venditore del bene, anche se diverso dal produttore.
3. Contenuto della garanzia legaleIn presenza di un vizio di conformità, il consumatore ha diritto, a sua scelta, alla riparazione o sostituzione del bene difettoso da parte del venditore, senza addebito di spese, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. Se sostituzione o riparazione non sono possibili il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo o ad avere indietro una somma, commisurata al valore del bene, a fronte della restituzione al venditore del prodotto difettoso.
4. Durata della garanzia legaleLa garanzia legale dura due anni dalla consegna del bene e deve essere fatta valere dal consumatore entro due mesi dalla scoperta del difetto: occorre quindi conservare sempre la prova di acquisto (ricevuta fiscale o scontrino di cui si consiglia di fare subito una fotocopia perché le carte termiche degli scontrini possono scolorirsi con il tempo).Le clausole inserite da professionisti in contratti o condizioni generali di contratto con i consumatori che limitano la durata della garanzia legale o la escludono possono integrare clausole vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera b), del Codice del Consumo.
5. Obblighi del venditoreIl venditore deve:
  • prendere in consegna il prodotto difettoso per verificare se il malfunzionamento dipenda o meno da un vizio di conformità. In particolare: (i) per i difetti che si manifestano nei primi sei mesi dalla data di consegna del prodotto la verifica è sempre a carico del venditore in quanto si presume che esistessero al momento della consegna; (ii) successivamente, nel solo caso in cui il malfunzionamento non dipenda da un vizio di conformità, può essere chiesto al consumatore il rimborso del costo - ragionevole e preventivamente indicato – che il venditore abbia sostenuto per la verifica;
  • riscontrato il vizio di conformità, effettuare la riparazione o la sostituzione del bene entro un congruo tempo dalla richiesta e senza addebito di spese al consumatore.
6. Differenza tra garanzia legale e garanzie convenzionaliLe garanzie convenzionali, gratuite o a pagamento, offerte dal produttore o dal rivenditore, non sostituiscono né limitano quella legale di conformità, rispetto alla quale possono avere invece diversa ampiezza e/o durata. Chiunque offra garanzie convenzionali deve comunque sempre specificare che si tratta di garanzie diverse e aggiuntive rispetto alla garanzia legale di conformità che tutela i consumatori.
7. I poteri di intervento dell’AntitrustI comportamenti di rivenditori o produttori che inducano in errore il consumatore sull’esistenza o sulle modalità di esercizio della garanzia legale di conformità, ovvero ne ostacolino l’esercizio stesso possono costituire pratiche commerciali scorrette, vietate e sanzionate dal Codice del Consumo. In tal caso, l’Antitrust può intervenire, a tutela del consumatore, accertando la violazione, imponendo la cessazione della condotta contraria alla legge, sanzionando i soggetti responsabili fino a un massimo di 5.000.0000 euro. L’Antitrust può anche accettare impegni dell’impresa, senza accertare alcuna infrazione, se essi hanno un impatto positivo per i consumatori. Non può invece risolvere le singole controversie. Infine, l’Autorità può accertare la vessatorietà di clausole inserite in contratti o condizioni generali di contratto tra professionisti e consumatori che limitano la durata della garanzia legale di conformità o la escludono del tutto, disponendo l’adozione di misure per informare adeguatamente i consumatori.
8. A chi rivolgersiL’Antitrust ha un numero verde (800166661) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, per richiedere chiarimenti. Per le segnalazioni all’Autorità occorre invece compilare il modulo disponibile nella sezione ‘Consumatore’ del sito www.agcm.it, e inviarlo direttamente via internet in formato elettronico, oppure via fax al numero 0685821256, o via posta all’indirizzo: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Piazza Verdi, 6/a - 00198 Roma.

QUANDO UN TASSO È USURARIO ?


COME SAPERE SE UN TASSO È USURARIO O NO: I CONSIGLI DI ADICONSUM

I tassi relativi alle seguenti operazioni di credito quali:

-aperture di credito in conto corrente; 
crediti personali (prestiti); 
-accensione mutui;
-crediti finalizzati all'acquisto rateale (credito al consumo);
-credito revolving e con utilizzo di carte di credito, 
-operazioni di leasing; 
-prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; 
-altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine

sono stabiliti trimestralmente dalla Banca d’Italia. Il loro valore viene determinato per ciascuna operazione da una serie di calcoli. Pertanto chi offre i prodotti finanziari, siano essi banche che intermediari finanziari, si deve strettamente attenere a questo valore se non vuole essere perseguito e denunciato per usura.

I consigli di AS.SI.CON.

-Prima di recarvi a chiedere il finanziamento consultate la tabella sui tassi soglia della Banca d’Italia e scoprite qual è il tasso in vigore per la tipologia di credito che vi occorre

-Se il tasso che vi propongono è superiore al c.d. “tasso soglia” determinato dalla Banca d’Italia non accettate le condizioni offerte, poiché si tratta di un tasso usurario, un tasso cioè illegale.

-Denunciare subito il fatto alle autorità giudiziarie e ad AS.SI.CON..

-In caso di applicazione di tasso legale, ricordate che il tasso applicato deve essere quello in vigore all’atto della sottoscrizione del contratto.

martedì 17 dicembre 2013

IL "GLOW" SINONIMO DI TRASPARENZA PER LE BANCHE


BANCHE: SE CERCHI LA TRASPARENZA, SEGUI IL “GLOW”
Firmato accordo Consumatori-Abi per localizzare con rapidità le informazioni di trasparenza sui siti web

Sono sempre più numerosi i consumatori che aprono conti correnti online o che comunque accedono al sito internet della propria banca per effettuare operazioni o cercare informazioni.

L’accordo siglato in questi giorni dalle Associazioni Consumatori con l’Associazione bancaria italiana (Abi), è dedicato proprio ai cyber-clienti,

Il protocollo ha stabilito le Linee guida da seguire per far fruire con rapidità e semplicità al consumatore tutte le informazioni relative alla trasparenza nel suo rapporto con la banca.
I documenti di trasparenza dovranno risultare fruibili attraverso questi 5 criteri:

-visibilità del link relativo in homepage

-accesso ai documenti in pochi clic

-facile fruibilità delle pagine interne contenenti le informazioni

-linguaggio semplice e chiaro

-accessibilità, visibilità e download dei documenti facile e veloce anche  nelle pagine interne del web.

Tali documenti sono individuabili da un’icona che raffigura un bagliore (glow in inglese), simbolo che indica appunto la trasparenza.

PILLOLE INGANNEVOLI


PILLOLE MIRACOLOSE, ROBA DA NON CREDERE!
Multe dell’Antitrust a 6 società

Giornali e siti web pullulano di pubblicità di pillole che giurano e spergiurano di far perdere in pochi giorni i chili in eccesso o di far restare per sempre giovani. Chi non è rimasto ammaliato almeno una volta nella vita da tali pubblicità? 

Purtroppo il più delle volte si tratta di pubblicità  ingannevoli che tutto fanno (in primis spillare soldi ai consumatori!) tranne che far dimagrire o mantenere giovani per l’eternità! 

A mettere in luce l’ingannevolezza di tali messaggi ci ha pensato l’Antitrust, l’Autorità per la concorrenza e il mercato, che nel Bollettino n° 49 ha reso noto di aver multato 6 società per un importo complessivo di più di 1 milione di euro per pratiche commerciali scorrette.

Ecco l’elenco delle società multate:

Centum:                                        300.000 euro
Xenalis :                                       150.000 euro
New Service Media:                    150.000 euro
Quadratum:                                   150.000 euro
Royal Marketing Management:   150.000 euro
Cento:                                            120.000 euro

LA GARANZIA LEGALE DEI BENI DI CONSUMO


LO STRANO CASO DELLA GARANZIA LEGALE DEI BENI DI CONSUMO
Informativa dell’Antitrust per ricordare i nostri diritti

Il riconoscimento della garanzia legale di 24 mesi per i beni di consumo acquistati dai consumatori ha rappresentato una delle più importanti vittorie per le associazioni dei consumatori.

Purtroppo la normativa ha trovato molte resistenze ed è stata spesso soggetta ad interpretazioni varie, causando, dalla sua entrata in vigore, molti contenziosi tra consumatori e aziende.

Non ultimi, alcuni casi di contratti tra consumatori e professionisti in cui sono state inserite clausole riguardanti limitazioni alla durata della garanzia legale che è di 24 mesi o addirittura l’esclusione della garanzia. 

Proprio in merito a questi contratti l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) ha pubblicato sul suo sito un’informativa sulla garanzia legale di conformità, in cui si attesta che tali clausole sono vessatorie. Pertanto l’Autorità precisa che tali contratti saranno oggetto di accertamenti che comporteranno l’adozione di misure atte ad informare i consumatori.

Il consiglio per i consumatori è di non sottoscrivere tali tipi di contratti.