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La legge 24 dicembre 2007, n. 248, prevede l’abolizione del canone Rai per soggetti di età pari o superiore a 75 anni.
Per essere esenti bisogna:
- aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone (entro il 31 gennaio 2012). Per coloro che vogliono usufruire del beneficio per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell’anno, devono aver compiuto 75 anni entro il 31/07/2012;
- non convivere con altre persone, diverse dal coniuge, titolari di reddito proprio;
- godere di un reddito che, insieme a quello del coniuge, non sia superiore a 6.713,98 euro annui (516,46 euro per tredici mensilità).
Il reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale ci si intende avvalere dell’agevolazione.
La domanda di esenzione per gli anni 2008-2009-2010-2011 deve essere presentata utilizzando un modulo scaricabile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home).
La domanda di rimborso per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012 dovrà essere effettuata attraverso un apposito modulo scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai.
Sia per l’esenzione, che per il rimborso, la domanda deve essere spedita tramite raccomandata all’indirizzo:
Agenzia delle Entrate
Direzione provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22 10121 – Torino (To)
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