
assiconconsumatori@gmail.com
Davanti al Giudice di pace senza Avvocato per le cause di valore non superiore ai 1000 euro
Il Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 212, pubblicato in G.U. n. 297 del 22 dicembre 2011, in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione ed in attesa di conversione in legge, ha apportato importanti modifiche al Codice di Procedura Civile.
Con il Decreto Legge 212/2011:
- Viene stabilito che davanti al Giudice di Pace le parti possono stare in giudizio senza il patrocinio di un avvocato nelle cause il cui valore non supera i 1000 euro e che spese, competenze e onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda;
- Viene introdotto un sistema di estinzione automatica del processo di impugnazione per le cause civili pendenti da oltre 3 anni: le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data in vigore della legge;
- Vengono introdotte disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovra indebitamento atte a dare una risposta urgente per fronteggiare le situazioni di crisi di piccole imprese e famiglie cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali, dando la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del soggetto in crisi;
- Viene introdotto un meccanismo controllato di estinzione di tutte le obbligazioni del soggetto sovraindebitato.
Nessun commento:
Posta un commento