lunedì 21 ottobre 2013

BANCHE, ACCESSO AI DATI PERSONALI ENTRO 15 GIORNI


BANCHE, ACCESSO AI DATI PERSONALI ENTRO 15 GIORNI

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18555/2013, ha sancito il diritto del cliente bancario a ricevere in tempi brevi le informazioni circa il contenuto delle segnalazioni negative emesse a suo carico dagli istituti di credito.

Nello specifico, la Corte si è pronunciata sul caso di un cliente che aveva inoltrato ad una banca – senza ricevere risposta – un’istanza di accesso ai propri dati personali, temendo di essere stato segnalato alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Richiamando la giurisprudenza recente, la Corte ha confermato che la richiesta di accesso ai propri dati personali deve essere soddisfatta “senza ritardo” da parte del soggetto destinatario, titolare del trattamento dei dati stessi. Più precisamente, ha stabilito che il cliente ha diritto a ricevere una risposta della banca entro 15 giorni: termine considerato “congruo” anche per mettere a disposizione dell’interessato la documentazione che contiene le informazioni richieste (il titolare del trattamento, infatti, non può limitarsi a dare una mera conferma dell’esistenza dei dati).

Il termine di 15 giorni richiamato dalla Corte (previsto dal D.lgs. 196/2003) ha infatti lo scopo di "garantire, a tutela della dignità e riservatezza del soggetto interessato, la verifica dell'avvenuto inserimento, della permanenza, ovvero della rimozione" di dati personali, e ciò indipendentemente dalla circostanza che gli eventi in questione siano già stati portati in altro modo a conoscenza dell'interessato. Verifica che, secondo la Corte, può essere attuata “mediante l’accesso ai dati raccolti sulla propria persona in ogni e qualsiasi momento della propria vita di relazione”.

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