lunedì 21 ottobre 2013

TRENO IN RITARDO PER “CAUSA DI FORZA MAGGIORE”? SI AL RIMBORSO


TRENO IN RITARDO PER “CAUSA DI FORZA MAGGIORE”? SI AL RIMBORSO
La Corte di Giustizia Ue interviene con una sentenza in favore dei viaggiatori

Importante pronuncia della Corte di Giustizia europea sui diritti dei passeggeri ferroviari, in particolare sul diritto al rimborso del prezzo del biglietto in caso di ritardo del treno.

Decidendo sul ricorso di un cittadino austriaco, la Corte ha chiarito che, come prevede il Regolamento sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, il passeggero che subisce un ritardo pari o superiore a 1 ora può sempre chiedere il rimborso (parziale) del biglietto.
Rimborso che corrisponde almeno al 25% del prezzo del biglietto, nel caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, e al 50% nel caso di ritardo di 120 minuti o superiore. 

Nessuna eccezione, quindi, per i casi in cui il ritardo sia dovuto ad un caso di forza maggiore, cioè per una causa del tutto estranea alla compagnia ferroviaria. Di conseguenza, le compagnie non possono neanche inserire, nelle proprie condizioni contrattuali, nessuna clausola che le esoneri dal rimborso al verificarsi di circostanze del genere.

Ciò che può essere escluso, nel caso di ritardo dovuto a forza maggiore, è solo il diritto al risarcimento del danno (in base alle regole uniformi dei contratti di trasporto internazionale) ma non il rimborso parziale del biglietto.

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