mercoledì 31 ottobre 2012

AEREO CON RITARDO DI PIÙ DI 3 ORE? C’È IL RISARCIMENTO!

La Corte di Giustizia Europea (cause riunite C-581/10 e C-629/10) interviene nuovamente in materia di diritto al risarcimento per i passeggeri che subiscono un ritardo prolungato del volo.

Nel ribadire la propria posizione, già espressa nella precedente sentenza Sturgeon, la Corte ha infatti precisato che i passeggeri dei voli che arrivano a destinazione con un ritardo di 3 o più ore possono richiedere alla compagnia aerea una compensazione pecuniaria forfettaria compresa tra i 250 e i 600 euro (in base ai km della tratta), salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali.

Il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dal Regolamento (CE) 261 del 2004 per i casi di cancellazione del volo, viene quindi esteso anche ai casi di ritardo prolungato: secondo la Corte, infatti, i passeggeri dei voli ritardati, dal punto di vista del disagio subito, possono essere assimilati ai passeggeri dei voli cancellati all’ultimo momento, quando la perdita di tempo sia di almeno 3 ore, salvo che la compagnia aerea non sia in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

La Corte, inoltre, per sottolineare il valore della propria pronuncia, ha precisato che la validità della sentenza non è limitata nel tempo, ed ha pertanto efficacia retroattiva: in altre parole, la decisione della Corte è valida anche nei confronti dei ritardi passati per i quali i passeggeri non abbiano ancora presentato domanda di risarcimento.

lunedì 15 ottobre 2012

GIUSTIZIA: SOPPRESSI 31 TRIBUNALI E 667 UFFICI DEI GIUDICI DI PACE

Entrati in vigore i decreti di riordino della geografia giudiziaria
 
Sono entrati in vigore, il 14 settembre scorso, i decreti legislativi (nn. 155 e 156 del 2012) che riordinano la geografia giudiziaria.

TRIBUNALI

Il primo dei due decreti disciplina la riorganizzazione dei tribunali, e prevede la soppressione di 31 sedi di Tribunale, di tutte le 220 sedi distaccate nonché di 31 procure.

GIUDICI DI PACE

Il secondo, invece, si occupa della riorganizzazione degli uffici dei Giudici di pace, e prevede la soppressione di ben 667 uffici, indicati nella tabella A del decreto (le competenze degli uffici soppressi saranno attribuite ai corrispondenti uffici indicati nella tabella B).

La norma, tuttavia, prevede che, entro 60 giorni dalla pubblicazione delle Tabelle sul Bollettino Ufficiale del Ministero, i Comuni interessati, anche in consorzio tra loro, potranno richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice di pace dei quali è disposta la soppressione, anche tramite accorpamento, purché si facciano carico integralmente delle spese di funzionamento dell’ufficio e di erogazione del servizio, comprese quelle per il personale amministrativo.

Il Ministero della Giustizia, valutate le richieste e gli impegni, potrà apportare con proprio decreto le conseguenti modifiche.

Nel caso in cui non siano rispettati gli impegni relativi alle spese e al personale amministrativo per un periodo superiore ad un anno, gli uffici saranno definitivamente soppressi.
Entro la fine dell’anno il Ministero della Giustizia dovrà provvedere alla determinazione delle nuove piante organiche.

La soppressione delle 31 sedi di Tribunale e ancor più la soppressione dei 667 uffici del Giudice di pace, per AS.SI.CON. , è un fatto grave, perché riduce ulteriormente l’accesso alla giustizia ordinaria, che nel nostro Paese è oltremodo costosa e lunga. AS.SI.CON. ritiene particolarmente grave la soppressione degli uffici dei giudici di pace, un’istituzione che permetteva ai consumatori, per alcuni tipi di controversie, di poter argomentare le proprie tesi senza dover necessariamente ricorrere all’ausilio di un legale.

ASSICURAZIONI: Ora possibile il confronto fra polizze

Parte la polizza standard  all’indomani dell’approvazione del Decreto Sviluppo contenente la nuova norma.

La polizza standard, che permetterà finalmente la comparazione fra le varie polizze, facendo emergere le vere "convenienze" piuttosto che le offerte illusorie di molte compagnie, insieme alla caduta del divieto di collaborazione tra agenti di assicurazione professionisti, permetterà anche l'attuazione dell' art. 34 sull'obbligo, per gli agenti, di fornire 3 preventivi ai propri clienti.

Quanto contenuto nel decreto sviluppo per il settore assicurativo permetterà al Consumatore di operare una scelta consapevole con positive ripercussioni sulle tariffe. L’aumento della mobilità da una compagnia all’altra a seguito delle scelte consapevoli degli assicurati, aumenterà la concorrenza fra le imprese e porterà risparmi sulle attuali tariffe anche dell’ordine del 20%.

C’è ancora strada da fare sul fronte della lotta alle frodi. Il Decreto si è infatti limitato a demandare all'IVASS alcune funzioni di  controllo. Si è ancora lontani da un apparato che possa contrastare le frodi sul nascere. L'AS.SI.CON. ritiene che serva far scendere in campo magistrati ed operatori di polizia fortemente specializzati nel settore.