sabato 29 marzo 2014

MENTRE L'A.D. DELLE FERROVIE MORETTI MINACCIA DI ANDARE VIA DALL'ITALIA SE GLI RIDUCONO LO STIPENDIO DI OLTRA 800.000 EURO, L’ITALIA E' STATA DEFERITA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA


TRASPORTO FERROVIARIO: L’ITALIA DEFERITA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
Passeggeri ferroviari impossibilitati a far valere i propri diritti

A 5 anni dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1371/2007, l’Italia non ha ancora assolto agli obblighi previsti dalla normativa sui diritti dei passeggeri ferroviari, la cui applicazione era dovuta entro il 3 dicembre 2009.

L’Italia, nello specifico, non ha assolti ai seguenti obblighi:
·      l’istituzione di un organismo ufficiale di vigilanza sulla corretta applicazione dei diritti dei passeggeri ferroviari
·      l’emanazione di sanzioni per l’eventuale violazione di tali diritti.

Per questo motivo l’Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia europea.

La mancata osservanza degli obblighi ha impedito ai passeggeri ferroviari in viaggio in Italia o dall'Italia verso altri paesi dell'Unione europea di far valere i propri diritti.

Ecco i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario previsti dal regolamento (CE) n. 1371/2007:

    •  - Diritti di informazione
    La compagnia deve fornire informazioni: prima del viaggio (servizi a bordo e per diversamente abili, biciclette, posti per fumatori e non, cuccette e vagoni letto, ecc.); durante il viaggio (servizi a bordo, stazione successiva, ritardi, principali servizi per le coincidenze, ecc.); dopo il viaggio (procedure e uffici per i bagagli smarriti e la presentazione dei reclami).
    •  - Danni ai passeggeri
    La compagnia è responsabile per danni ai passeggeri (copertura assicurativa minima per passeggero fissata a € 310.000) e ai bagagli, oltre al danno derivante da ritardo e cancellazioni del servizio, salvo circostanze eccezionali (condizioni meteo, disastri naturali, atti di guerra, terrorismo)


     – Responsabilità della compagnia ferroviaria per decesso o lesioni al passeggero. In caso di decesso del passeggero o di lesioni occorse a bordo o durante le operazioni di salita e discesa dal convoglio, per danni non eccedenti € 220.000la compagnia non può in nessun caso escludere la propria responsabilitàPer importi superiori a 220.000 euro, la compagnia può essere scagionata se prova che non c’è stata negligenza nell’erogazione del servizio o se il danno è stato causato dallo stesso passeggero. I passeggeri hanno diritto a pagamenti anticipatiper coprire spese urgenti successive ad un incidente.

    Per danni al bagaglio o lesioni conseguenti ad incidente la compagnia è tenuta a compensare il passeggero fino ad un massimo di € 1.800.

     – Responsabilità della compagnia ferroviaria in caso di ritardo, perdita della coincidenza o soppressione del servizio. Ai passeggeri oltre all’assistenza (pasti, pernottamenti e trasporti alternativi), deve essere data la possibilità di scegliere tra:
    ·      rimborso del prezzo pieno del biglietto riprotezione su un viaggio alternativo

    Persone a mobilità ridotta

    Le persone diversamente abili e a mobilità ridotta hanno diritto alladovuta assistenza sia a bordo sia nella salita e discesa dai convogli e nei trasferimenti per le coincidenze. Tale assistenza dovrà essere prestata a titolo gratuito, previa richiesta nei tempi stabiliti.
    Per saperne di più contattare: AS.SI.CON . Via G.B. Falcone n.67 1° piano pal.Vinci Sapri – Tel.0973/392242- 333/5280755-347/5026196; fax: 0973/392242 giorni di ricevimento - giovedì dalle ore 18,30 alle ore 20,00 – sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 AS.SI.CON. http://assiconsumatori.blogspot.com/ assiconconsumatori@gmail.com


STRISCE BLU : SE SI SFORA L'ORARIO NON SEMPRE E' DOVUTA LA MULTA




Si è conclusa la diatriba tra Ministero dei Trasporti e i Comuni relativa all’irrogazione della multa per sforamento dell’orario di parcheggio sulle strisce blu.

Fermo restando che la multa va elevata a chi non ha pagato la sosta, il Ministero dei trasporti ravvedeva come illegittima la richiesta avanzata  dai Comuni agli automobilisti che, per vari motivi, pur avendo pagato regolarmente la sosta per un certo orario, lo sforavano. Per il Ministero i Comuni erano autorizzati a richiedere solo la differenza per la permanenza non pagata.

L’accordo intervenuto tra Ministero dei Trasporti e i Comuni ha stabilito quanto segue:
·      la regolamentazione della sosta è di competenza dei Comuni
·      i Comuni possono elevare una sanzione pecuniaria in caso di sforamento solo in presenza di una ”specifica previsione” approvata con atto deliberante.

In questo modo si è voluto affermare che le regole devono essere rispettate da tutti, consumatori e Comuni, ma anche che le norme non possono essere interpretate a proprio piacimento e discrezione, tra l’altro sulle spalle dei consumatori.

Fermo restando che gli automobilisti in difetto devono pagare per rispetto degli altri automobilisti corretti e delle leggi in vigore, vediamo come si devono comportare a seconda dei vari casi.

Automobilista che ha sforato l’orario di sosta in assenza di specifica previsione del Comune
·      Se non ha ricevuto ancora la multa: deve pagare la differenza
·      Se ha ricevuto la multa: può presentare ricorso al giudice di pace o al prefetto

Automobilista che ha sforato l’orario di sosta in presenza di specifica previsione del Comune
·      L’automobilista deve pagare la sanzione pecuniaria prevista.