domenica 28 settembre 2014

CORTE UE, IL DIRITTO ALL’ABITAZIONE VA TUTELATO


CORTE UE, IL DIRITTO ALL’ABITAZIONE VA TUTELATO
Se il consumatore ha firmato clausole abusive, il giudice può bloccare la finanziaria che mette all’asta la casa
Il diritto all’abitazione è un diritto fondamentale dei cittadini europei, e il giudice nazionale deve tenerne conto nella tutela dei consumatori contro le clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i professionisti. Di conseguenza, secondo la Corte di Giustizie Ue (nella causa C-34/13), il giudice può bloccare in via provvisoria la finanziaria che mette all’asta la casa familiare del consumatore, se rileva che nel contratto di credito al consumo concluso tra le parti sono contenute clausole abusive.

La Corte ha preso in esame il caso di una consumatrice polacca che aveva concluso un contratto di credito al consumo con una finanziaria, ipotecando, a garanzia del credito, la sua casa di famiglia. In seguito, la consumatrice aveva presentato ricorso contro la finanziaria per l’annullamento del contratto di credito al consumo e del contratto costitutivo della garanzia, a causa del carattere abusivo di alcune clausole contrattuali.

I giudici comunitari hanno ricordato che le clausole abusive (come quella, particolarmente gravosa per il consumatore e vantaggiosa per il professionista, che prevede l’esecuzione stragiudiziale sul bene immobile – prima casa – dato in garanzia del credito), sono vietate dalla normativa europea (Direttiva 93/13/CEE), e che gli Stati membri, a tutela dei consumatori, sono tenuti ad adottare meccanismi adeguati ed efficaci per farne cessare l’applicazione. Inoltre, bisogna prestare particolare attenzione nel caso in cui il bene gravato dal diritto reale di garanzia sia l’immobile che costituisce l’abitazione della famiglia del consumatore, dal momento che il diritto all’abitazione è intangibile ed è garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In conclusione, in presenza di clausole abusive nel contratto, il diritto all’abitazione prevale, e il giudice può imporre uno stop alla finanziaria che abbia messo all’asta la casa familiare del consumatore.

GRATUITO PATROCINIO, NUOVI LIMITI DI REDDITO


GRATUITO PATROCINIO, NUOVI LIMITI DI REDDITO
Aumenta il limite di reddito per poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato
E’ stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale del 23 luglio scorso, il nuovo limite di reddito per poter essere ammessi al patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Il gratuito patrocinio è un istituto giuridico che consente alle persone non abbienti, cioè a chi è privo di un reddito minimo, di poter beneficiare dell’assistenza legale gratuita in giudizio, senza necessità di pagare le spese di difesa e le altre spese processuali.
L’ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni stato e grado del processo e davanti ad ogni giurisdizione (civile, penale, amministrativa e tributaria).

L’adeguamento del limite di reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio viene effettuato ogni due anni, in relazione alla variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si verifica nel biennio precedente.

Il nuovo limite di reddito fissato dal Ministero della Giustizia, sulla base di una variazione rilevata del 5,6%, è pertanto fissato a 11.369,24 euro annui, rispetto al precedente di. 10.766,33 euro.

Il reddito al quale fare riferimento è il reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, cioè quello netto.