Se il consumatore ha firmato clausole abusive, il giudice può bloccare la finanziaria che mette all’asta la casa
La Corte ha preso in esame il caso di una consumatrice polacca che aveva concluso un contratto di credito al consumo con una finanziaria, ipotecando, a garanzia del credito, la sua casa di famiglia. In seguito, la consumatrice aveva presentato ricorso contro la finanziaria per l’annullamento del contratto di credito al consumo e del contratto costitutivo della garanzia, a causa del carattere abusivo di alcune clausole contrattuali.
I giudici comunitari hanno ricordato che le clausole abusive (come quella, particolarmente gravosa per il consumatore e vantaggiosa per il professionista, che prevede l’esecuzione stragiudiziale sul bene immobile – prima casa – dato in garanzia del credito), sono vietate dalla normativa europea (Direttiva 93/13/CEE), e che gli Stati membri, a tutela dei consumatori, sono tenuti ad adottare meccanismi adeguati ed efficaci per farne cessare l’applicazione. Inoltre, bisogna prestare particolare attenzione nel caso in cui il bene gravato dal diritto reale di garanzia sia l’immobile che costituisce l’abitazione della famiglia del consumatore, dal momento che il diritto all’abitazione è intangibile ed è garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
In conclusione, in presenza di clausole abusive nel contratto, il diritto all’abitazione prevale, e il giudice può imporre uno stop alla finanziaria che abbia messo all’asta la casa familiare del consumatore.